Cassazione: è dichiarazione fraudolenta la busta paga falsa

Cassazione: è dichiarazione fraudolenta la busta paga falsa

La Cassazione afferma che l’indicazione sulla busta paga di una retribuzione maggiore di quella reale integra il reato di falsa dichiarazione

L’ultima cifra, in basso a destra, indica in ogni busta paga la retribuzione netta di quel dato meseLa Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza nr. 36900 dello scorso 9 settembre, si pronuncia in tema difalsa busta paga, affermando che l’indicazione sulla busta paga di una retribuzione maggiore di quella consegnata al dipendente, integra il reato di dichiarazione fraudolenta attraverso altri artifici (art. 3 d.lgs. nr. 74/2000), per la cui sussistenza è necessario il superamento di una soglia di imposta evasa e non invece, il reato di dichiarazione fraudolenta con annotazione di falsi documenti ( art. 2 d. lgs. nr. 74/2000)

Con questa sentenza gli Ermellini ribaltano la sentenza della Corte di appello di Palermo con la quale si condannava l’imputato alla pena di quattro mesi di arresto con il benefìcio della sospensione condizionale della pena, perché nella qualità di amministratore unico di una società, al fine dì evadere le imposte sui redditi, indicava per l’esercizio 2003 elementi passivi fittizi per un totale imponibile di euro 4.322, evadendo la somma di euro 1.469, fatto accertato il 17 novembre 2004.

L’aver gonfiato le buste paga, secondo la Corte d’appello, integrava il reato di dichiarazione fraudolenta con annotazione di falsi documenti ( art. 2 d. lgs. nr. 74/2000) attestanti operazioni inesistenti; non dello stesso avviso la Cassazione, secondo la quale, l’operazione integrava il reato previsto dall’art. 3 del d.lgs. nr. 74/2000 perchè, le operazioni a giustificazione delle buste paga, parzialmente esistenti.

La Cassazione richiama consolidata giurisprudenza secondo la quale, “per integrare l’utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti basta che le stesse siano inesistenti dal punto di vista oggettivo, ossia che vi sia “diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti” (in tal senso, Sez.3, n. 10394 del 14/1/2010, dep. 16/3/2010, Gerotto, Rv. 246327).

L’art. 2 si riferisce a “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” e l’art. 1, lett. a), dello stesso decreto legislativo chiarisce che tale locuzione inerisce a quelle fatture o documenti che sono emessi a fronte di operazioni in tutto o in parte inesistenti o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. E’ indispensabile quindi che la documentazione fraudolenta sia stata emessa a fronte di operazioni non realmente effettuate (come richiesto per l’utilizzo dell’avverbio “realmente” nella norma definitoria menzionata di cui all’art. 1, lett. a), del decreto legislativo)”.

Invece, continua la Corte,  “la dichiarazione fraudolenta prevista e sanzionata dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, rappresenta una frode contabile alla quale deve associarsi un quid pluris artificioso non tipizzato (diverso dall’uso dì fatture o altri documenti falsi, integrante l’ipotesi di cui al precedente art. 2) ma comunque caratterizzato dalla idoneità ad indurre in errore e ad impedire il corretto accertamento della realtà contabile del soggetto che presenta la dichiarazione annuale d’imposta (è stato ritenuto che rientri nella fattispecie la tenuta di un sistema parallelo di contabilità “in nero”).

Recentemente è stato precisato che il “quid pluris” rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie deve consistere in una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall’impiego di artifici idonei ad ostacolare l’accertamento della falsità contabile (cfr. Sez. 3 n. 2292 del 22/11/2012, dep. 16/1/2013, Stecca, Rv. 254136)”.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, la conclusione a cui è arrivata la Corte d’Appello, ossia “che a fronte di un rapporto di lavoro esistente, la differenza tra l’importo indicato in busta paga e quello inferiore effettivamente corrisposto, determina una fittizia indicazione di voci passive ed una decurtazione della base imponibile, con conseguente evasione per la somma indicata nel capo di imputazione ed hanno ritenuto che le buste paga indicanti la corresponsione al dipendente dì un compenso superiore a quello effettivamente versato sono documenti attestanti operazioni parzialmente inesistenti, è errata.

E ciò perchè “la prestazione di lavoro risulta effettuata, per cui sì pone un problema di qualificazione giuridica del fatto, eventualmente rientrante nella tipizzazione di cui al menzionato art 3 dlgs n. 74 del 2000, in relazione all’omessa indicazione di una parte di quanto corrisposto ai due dipendenti”.

D’altra parte, conclude la Corte,  “i giudici di appello non hanno neppure specificato in che cosa consisterebbero i raggiri ed i mezzi fraudolenti adoperati dall’imputato per ostacolare l’accertamento della falsa rappresentazione indicata nelle buste paga e trasfusa nella dichiarazione, limitandosi ad affermare la parziale inesistenza delle operazioni, senza spiegare la ragione per la quale un comportamento omissivo costituisca un raggiro e comunque un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento di tali falsi rappresentazione contenute nella dichiarazione”.

Per questi motivi, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna, rinviandola nel merito, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Massima Di Paolo – Lavoroediritti.com

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